TFR e TFS: più lunghi i tempi di attesa SI ARRIVA AI MESI

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TFR e TFS: più lunghi i tempi di attesa SI ARRIVA AI MESI

Messaggioda leonardo carmine » sab 01 ott 2011 21:18

«Resta fermo il termine breve di 105 giorni per le liquidazione di fine lavoro derivanti da inabilità e decesso. Per tutte le altre cessazioni dal lavoro l’attesa va da 6 a 24 mesi.I casi in cui le prestazioni sono pagate secondo le vecchie scadenze.»
24mesi e non piu 6, se si smette di lavorare prima del pensionamento di vecchiaia
e 6 mesi e non piu 3, se si va in pensione di vecchiaia: sono questi i nuovi tempi di
attesa delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici. Il decreto legge 138del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011,ha, infatti, cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Le prestazioni.
Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:
- indennita premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanita, assunti a tempo indeterminato prima del 1¢X gennaio 2001;

- indennita di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1¢X gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si e stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro e disciplinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco,magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);

- indennita di anzianita per i dipendenti degli enti pubblici non economici assunti prima del 1¢X gennaio 2001;

- trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) e rientranti nei comparti interessati dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe
in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di
cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilita o per decesso,resta confermato
il precedente termine e la prestazione di fine servizio e pagata entro 105 giorni dallacessazione del rapporto di lavoro.

Termine di sei mesi.
La prestazione non puo essere pagata prima di sei mesi da quando si e smesso
di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perche si sono raggiunti
i limiti di eta o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza)oppure in caso di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza (per esempio anzianita contributiva massimadi 40 anni ai fini pensionistici).

Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo
determinato e che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del
proprio contratto di lavoro.

Termine di 24 mesi.

In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non puo essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tra questi casi si ricordano:

- le dimissioni per pensionamento di anzianita;

- le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.) anche se non si e maturato il diritto a pensione.

Sopra i 90 mila euro.

Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore
a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la
prestazione e superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata e
pagata dopo un anno dalla prima.
In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede
quest’ultimo importo e pagata due anni dopo la prima.
Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima
rata e messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate
sono pagate a distanza di uno o due anni.
Puo succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal
rapporto di lavoro prima di ricevere l’ultima rata della prestazione.

Le vecchie scadenze.

In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le prestazioni
di fine servizio secondo le vecchie scadenze.
In particolare si tratta:

- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;

- del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori,
accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011
e che accede alla pensione con le finestre del 1¢X settembre o del 1¢X novembre 2011.

Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilita, decesso, limiti di eta o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento
della massima anzianita contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio
conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento
del termine finale fissato nel contratto stesso;

- sei mesi per tutte le altre casistiche.

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