Ho letto tutto il 3D e devo dire che c'è molta confusione in merito al tema, che a me sembra bello ma...
Non è vero che dall'interno non si possono fotografare i castelli, in alcuni casi è possibile e lecito. Ad onor del vero, se io inviassi una foto di un interno, con tanto di liberatoria, non vedo perchè non dovrei essere ammesso al concorso.
Comunque taglierei la testa al toro e cambierei il tema del concorso in "Esterni di Castelli e Fortificazioni".
Faccio un esempio più concreto di quelli presentati finora.
CASTELLO DI FENIS (Valle d'Aosta)Il castello sorge all'interno di mura di cinta. Stando a quanto letto, siccome devo pagare il biglietto per accedere alle mura di cinta, il castello non sarebbe fotografabile dall'interno delle mura ma solo da fuori le mura. Invece è esplicitamente consentito effettuare le foto anche all'interno delle mura, e quindi potrei fotografare tranquillamente il castello all'interno delle mura.
Per intenderci, una foto come questa:
http://www.courmayeur-mont-blanc.com/Castelli/castellofenis/mura.jpgdovrebbe essere consentita. Perchè dunque non può partecipare? Sono certo che le guide stesse permettono le foto all'interno delle mura,
Se è per definizione, allora torno al punto precedente: cambiare il tema inserendo la parola
ESTERNO.
Talvolta le leggi che regolano la proprietà intellettuale di edifici, monumenti e posti famosi non sono molto chiare. Conviene informarsi sempre presso la struttura. Ad esempio, è lecito scattare fotografie della Torre Eiffel durante il giorno, ma non durante la notte (foto che mostrano lo spettacolo di luci).Sarebbe quindi "plausibile" (non credo che sia così nella fattispecie, ma lo cito a puro titolo di esempio) ritenere che foto come queste:
http://www.comune.fenis.ao.it/galleria/foto/Castello/500.jpghttp://www.comune.fenis.ao.it/galleria/foto/Castello/600.jpgpotrebbero non essere autorizzate alla pubblicazione, pur essendo state scattate dall'esterno. E' infatti evidente che esiste una illuminazione particolare che potrebbe essere frutto dell'ingegno di qualcuno e che sia pertanto protetta da diritti di riproduzione.
A questo punto, non sarebbe più semplice demandare il tutto al concorrente richiedendo (come accade spesso per molti concorsi d'arte visiva) di accettare un regolamento dove sia esplicitamente chiarito che "Qualsiasi obbligo legale inerente a problemi di diritti d'autore sarà di esclusiva responsabilità del realizzatore/produttore dell'opera."?
Non so, ma ho avuto come l'impressione (leggendo queste 14 pagine di 3D) che ci siano molti punti un po' strani. Da un lato si vuole vincolare troppo, mentre dall'altro si ha ampio spazio nell'interpretare. Non vorrei fosse controproducente. Tutto qui.
Ovviamente non è una critica la mia, assolutamente, ma solo una mera osservazione di aspetti che magari possono essere sfuggiti fino ad oggi.
(...mi spiace solo che non ho avuto tempo fino ad oggi di partecipare al forum, le avrei dette prima queste cose!)
Riassumendo, come ci si deve comportare di fronte alle due situazioni sopra descritte?
1) Foto dall'interno laddove esplicitamente consentito o in presenza di liberatoria;
2) Foto dall'esterno ma con elementi che potrebbero essere tutelati da diritti.
Un ultima considerazione poi va fatta per quanto riguarda le note legali dell'iniziativa su cui ho letto che gli organizzatori si stavano informando, ma di cui non ho letto seguiti.
Allego una lettera del Ministero dei beni artistici e culturali quale risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall On. Grillini circa il problema delle riproduzioni su siti internet (vedi Wikipedia)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI UFFICIO LEGISLATIVO
Roma 5 febbraio 2008
All'Onorevole Grillini Camera dei Deputati ROMA
Alla Camera dei Deputati Segretariato Generale ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con Parlamento
Uff. III
ROMA
Al Segretario Generale ROMA
All'Ufficio Stampa SEDE
Allo Schedario generale Elettronico
Camera dei Deputati
ROMA
OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 4-05031.
In merito all'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del "panorama freedom" per consentire ai gestori di siti internet privati la pubblicazione di immagini di opere d'arte contemporanee e non, al fine di favorire ed accrescere in Italia ed all'estero la conoscenza del nostro patrimonio culturale, occorre procedere ad alcune precisazioni preliminari.
Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell'architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito.
In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell'interesse che si ritiene di tutelare prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d'arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l'autorizzazione del titolare).
In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime.
Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l'art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ampliando il regime delle esenzioni. In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un' opera di autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti. Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Danielle Mazzonis
Per completezza di informazione, integro con il comma 3 dell'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio citato nella risposta sopra:
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
Se non interpreto male, posso quindi riprodurre (anche attraverso l'utilizzo di fotografie) un qualsiasi bene tutelato dal ministero, tanto più laddove (come nel caso di questo concorso) si tratti di "valorizzarne" l'immagine, ivi compresi quindi gli interni, ed eventualmente anche le opere d'arte presenti.
Ad ogni modo, questa volta sono pronto a sottoscrivere le mie foto! In bocca al lupo a tutti...
Saluti, Giulio.