Massimo Di Bello ha scritto:dous ha scritto: Scusa ma parlando di diritti umani fondamentali
perchè allora, secondo te, il cibo si dovrebbe vendere ma l’acqua no?
Be' su questo la differenza c'è, il cibo è più facile da produrre (sempre se c'è... l'acqua)
Basta organizzare e metterci un po' di buona volontà e se c'è l'acqua puoi coltivare e allevare bestiame,
se non c'è l'acqua non c'è neanche il cibo,
finita l'acqua, finita la festa
ps: e da un punto di vista più pratico, non c'è un monopolio del cibo,
mentre
la gestione dell'acqua è di forza un servizio da servire a regime di monopolio,
non ha senso avere in un comune due o tre acquedotti
Dici?
Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento
Il quadro normativo introdotto con la
Legge 6 agosto 2008, n. 133 – art. 23 bis .. i principi fondamentali:
Principio di concorrenza (c.1) – “favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni…”.
Le disposizioni del c. 1 ribadiscono quindi quella che è la principale competenza della normativa nazionale (in accordo con la disciplina comunitaria) in materia di servizi pubblici locali, ovvero garantire il rispetto del principio di concorrenza, “strumento” fondamentale per assicurare al cittadino-utente il miglior rapporto costo/benefici dei servizi pubblici erogati.
Procedure di affidamento e soggetti titolari di servizi pubblici (c.2) – “a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici”. Le disposizioni del c. 2 ribadiscono quindi che il criterio ordinario per l’affidamento di servizi pubblici è quello che prevede il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica; nelle prima parte viene inoltre sancito il principio che il titolare della gestione di un servizio pubblico può essere un imprenditore o una società (anche di persone), e non più esclusivamente una società di capitali, come precedentemente stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000.
Deroga alle procedure ad evidenza pubblica (c.3) – “In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”. Le disposizioni del c. 3 salvaguardano quindi gli affidamenti di servizi pubblici effettuati non ricorrendo alle procedure ad evidenza pubblica sancite dal precedente comma 2. Sostanzialmente tale apertura, richiamando al rispetto dei principi previsti dalla disciplina comunitaria, salvaguarda gli affidamenti c.d. “in house”, effettuati nei confronti di società su cui l’ente esercita un controllo analogo a quello condotto sui servizi in economia e per cui l’attività svolta dall’affidataria nei confronti dell’ente affidante risulta prevalente.
Adempimenti per il mancato ricorso alle procedure ad evidenza pubblica (c.4) – “l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore”. Le disposizioni del c. 4 impongono che le scelte di affidamento di servizi pubblici locali che non prevedono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica vengano adeguatamente motivate e corredate da un’analisi di mercato.
Proprietà e gestione reti (c.5) – “
Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”. Le disposizioni del c. 5 ribadiscono quanto già sancito dalla precedentte normativa in merito alla proprietà delle reti che deve restare pubblica.
Concessioni servizio idrico (c.
– “le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante … escluse … le concessioni affidate ai sensi del comma 3”. Le disposizioni del c. 8 sono specificatamente dedicate al servizio idrico integrato, a cui si impone la cessazione automatica degli affidamenti diretti entro il 31/12/2010.
Restano i principi più generali sulle modalità di affidamento stabiliti dalla preesistente normativa, per cui la gara per l’affidamento del SII è aggiudicata, di norma, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè di quella che garantisce il migliore livello di qualità e sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi faranno parte integrante del contratto di affidamento del SII.
Da
http://www.idrotecnicaitaliana.it/CORSO ... 20NERI.docE' altrettanto vero quanto dichiarato su: http://files.meetup.com/206764/La%20pri ... 'acqua.doc - LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA
Possiamo tranquillamente affermare che l’effetto composto degli ultimi due articoli di legge citati, unito alla complessiva inefficienza e diseconomicità dell’intero sistema, garantisce la vittoria di tutte e tre i “nemici” che avevamo individuato all’inizio di questo intervento, speculatori dell’acqua, sprechi ed enti locali inefficienti risultano tutti garantiti di poter proseguire nella loro azione di danno.