da Vincenzo Costantino » mer 16 nov 2011 13:12
Quindi basta che la pubblicazione, non renda il soggetto noto/riconoscibile alla massa,
anche se riconoscibile già da chi lo conosce.
Quindi basta che:
"la dissimulazione di una parte del volto (esempio gli occhi) è sufficiente per rendere pubblicabile la fotografia. "
"oppure che luogo o avvenimento avvenuto in pubblico..nel senso che se la fotografia è la fotografia del luogo dove avviene l'avvenimento, o l'avvenimento in se,
e ci sono delle persone che vengono riprese, le persone non possono opporsi alla pubblicazione, in quanto non sto fotografando un loro ritratto, ma un luogo pubblico, un avvenimento pubblico."
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