Milano Il forum by e-mail di Anziani in Piazza «Modifiche allo statuto dei CSRC»

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Milano Il forum by e-mail di Anziani in Piazza «Modifiche allo statuto dei CSRC»

Messaggioda dino1234 » dom 19 apr 2015 09:22

TU COSA NE PENSI? Dillo al COORDINAMENTO PROVINCIALE PARTECIPANTI CENTRI ANZIANI E ORTI :
info 388 3642614 oppure scrivere a anzianiinpiazza@libero.it

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FORUM DI DISCUSSIONE:

Come si pongono gli anziani di fronte alle modifiche dello statuto dei CSRC per anziani proposte dal Comune di Milano?
Quale atteggiamento è da preferire?
LINK http://anzianiinformazionionline.blogsp ... iazza.html
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dino1234
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BOZZA NUOVO STATUTO CENTRI ANZIANI MILANO PROPOSTO DAL COMUNE

Messaggioda dino1234 » mer 13 mag 2015 02:34

:scissors: STATUTO
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ....
Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C. la libera associazione senza fini di lucro denominata:
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 383/2000;
persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è apartitica e si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 - Finalità e attività
L’associazione si propone di:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.
Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio riservato esclusivamente ai soci.
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni che ne facciano richiesta al Comitato di gestione purché condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
E' espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del Centro Socio Ricreativo Culturale, di essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi dell'associazione stessa.
I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il Comitato di gestione dovrà intervenire e deliberare le sanzioni coerenti quali il richiamo, la diffida o l'esclusione dall'associazione.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci si esprima in merito.
Art.4 - Gli Organismi
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Comitato di Gestione;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 - l'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:
Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo;
Per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro scadenza;
Per deliberare sui regolamenti interni;
Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
La convocazione deve indicare la data, il luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di mano.
Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente dell’assemblea e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno :
il Presidente e il Vice presidente.
Il Comitato di gestione:
Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
Predispone i rendiconti consuntivi e preventivi;
Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
Delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36 2° comma del C.C.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.

Art. 10 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo comune, costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 - Le risorse
Le entrate dell’associazione sono costituite:
Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Comitato di gestione;
Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art. 12 - Il rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario nel quale devono essere evidenziati separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri relativi alle attività, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività convenzionate.
Tale rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia.
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