Questo è un pezzo di un documento ufficiale.
Alla luce di quanto esposto, si evince come il diritto all’immagine del minore, riconosciuto sia a livello internazionale sia a livello nazionale, sia caratterizzato da diverse forme di tutela, che si rivolgono non solo ai giornalisti ma, in generale, a tutti coloro che divulgano immagini di minori per le più disparate ragioni.
L’insieme delle norme a salvaguardia del minore e della sua immagine a volte creano, tuttavia, una confusione tra i cittadini e gli operatori del settore dell’informazione, che, per evitare di sottoporsi alle sanzioni penali, civili ed amministrative previste, sono indotti a non diffondere neanche le immagini che possono essere legittimamente divulgate.
D’altro canto, si sottolinea che l’immagine riferita a vicende di pubblico interesse può essere comunque pubblicata, purchè si provveda ad oscurare il viso del minore (in gergo tecnico “pixelare) per non renderlo riconoscibile45. Ciò salvaguarda la dignità e la persona del minore, garantendo, allo stesso tempo, il sereno e legittimo esercizio del diritto di cronaca, che rappresenta un valore costituzionale della nostra democrazia.
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