da Adry57 » sab 20 dic 2008 17:34
In Italia per nostra fortuna c'è una legge, la legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000.
Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.
Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali.
In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di cessione.
Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in fattura.
E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un certo pagamento. Si intendono trasferite al cliente quelle destinazioni, e le altre ne sono automaticamente escluse.
Nel nostro caso avendo dato le nostre foto a comuni-italiani con una licenza d'uso completa, possono pubblicarle, venderle, ecc. Non possono modificarle o farne un uso che possa ledere la nostra immagine senza il nostro consenso.
Ho qualche dubbio invece sulla validità di tale contratto e su come si possa citare l'autore della foto dato che non avete i miei dati, ma un nickname e una casella di posta.