Luca Rigato ha scritto:daniele1357 ha scritto:.... potremmo mantenere l'anonimato...![]()
daniele
Così ci rimette "comuni-italiani"!

Moderatore: Giovanna F
Luca Rigato ha scritto:daniele1357 ha scritto:.... potremmo mantenere l'anonimato...![]()
daniele
Così ci rimette "comuni-italiani"!

pitzimba ha scritto:Non ci pensavo a questa evenienza , per cui sarebbe meglio eliminare le foto della Cappella Sistina e altre vietate , senza metterle FC sennò si vedrebbero lo stesso. Lo può fare la Redazione?
Grazie

pitzimba ha scritto:Non ci pensavo a questa evenienza , per cui sarebbe meglio eliminare le foto della Cappella Sistina e altre vietate , senza metterle FC sennò si vedrebbero lo stesso. Lo può fare la Redazione?
Grazie
Justinawind ha scritto:Dietro al saggio consiglio di Massimo, ammettiamo le foto della Cappella Sistina.
Esiste la possibilità di avere il permesso per fotografarla, per cui non possiamo sapere a priori se l'autore non possiede tale autorizzazione.


pitzimba ha scritto:Io preferirei toglierla, grazie.



pitzimba ha scritto:Ne faccio a meno...


http://www.fotografi.org/arte_musei_beni_culturali.htm
in questo documento si legge:
FOTOGRAFIA DI ARTE,
MUSEI, BENI CULTURALI
musei e beni culturali: autorizzazioni per fotografare opere d'arte
ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993
ex Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490
ora:
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(in vigore dal 1 maggio 2004)
Una discreta confusione...
Come ben tristemente sanno tutti i professionisti che si occupano di fotografia di arte, la ripresa di beni culturali e' stata regolamentata da una ridda di indicazioni (prima la legge Ronchey, poi il Testo Unico, poi il Codice dei beni Ambientali, cui si aggiungono Circolari e interpretazioni).
Ogni norma ha lasciato "tracce" nella memoria dei responsabili di Musei, Soprintendenze e strutture pubbliche, cosicche' adesso regna una discreta confusione.
Riportiamo un brevissimo riassunto dell'attuale regolamentazione, avendo inoltre aperto un canale informativo con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, che ci permettera' di tentare di dare soluzione alle difformita' interpretative nel campo specifico della fotografia.
Si puo' fotografare nei Musei e simili?
Eseguire riprese fotografiche professionali di Beni culturali di proprieta' dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale e' un’operazione che richiede il rilascio di un’esplicita autorizzazione, ed in alcuni casi (vedi piu' avanti) il pagamento di alcuni "canoni". Questa limitazione, comunque, e' relativa unicamente ai beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto della relativa legge.
Quando il bene è una proprieta' privata che NON sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilita' ad eseguire le riprese resta a discrezione del "padrone" del bene.
Fino a qualche tempo fa era possibile realizzare fotografie e filmati senza autorizzazione alcuna, se le riprese erano effettuate a titolo personale, amatoriale e/o di studio, mentre occorreva un'autorizzazione per effettuare le riprese a finalita' professionali e/o commerciali.
Anticipata dalla Circolare ministeriale (Ministero Beni ed Attivita' Culturali) n. 140 del 27 novembre 2000, e confermata dall'attuale legislazione, tale disponibilita' e' ora teoricamente SEMPRE soggetta all'autorizzazione del Capo dell'Istituto (Museo, Soprintendenza o altro) da cui quel bene dipende, e questo sia nel caso delle riprese amatoriale che in quello delle riprese professionali.
Nel concreto:
a) Le riprese AMATORIALI di musei o comunque di beni che ricadano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal Capo d'Istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento.
Nel concreto della vita quotidiana, questo significa che - nella maggior parte dei casi - e' semplicemente proibito effettuare riprese amatoriali quando queste riprese possono essere in concorrenza con gli interessi economici di una struttura (anche privata) che stia pagando una concessione per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all'interno della struttura stessa. In sostanza: se fotografare non rappresenta ne' un pericolo per le opere, ne' un potenziale elemento di concorrenza a qualche cessionario esclusivo, allora la direzione non proibisce le riprese, il che significa che le autorizza. In caso contrario, viene indicato un espresso divieto alla realizzazione di riprese (e' comunque SEMPRE possibile fare un'esplicita richiesta per chiedere un'eventuale autorizzazione individuale gratuita ad eseguire riprese amatoriali).
b) Le riprese PROFESSIONALI (su commissione o fatte di propria iniziativa) erano in precedenza e tutt'ora sono soggette alla necessita' di un'autorizzazione da parte del Capo dell'Istituto a cui il bene e' in custodia. L'unica differenza rispetto al passato e' che un tempo veniva applicato il tariffario allegato alla "Legge Ronchey", mentre ora l'articolo 108 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attribuisce al "capo" di ogni singola struttura la facolta' di determinare il prezzo di concessione, anche basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilita' di guadagno che queste offrono.
daniele1357 ha scritto:Per le autorizzazioni a fotografare musei e altre luoghi d'arte ho trovato quanto segue:

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