GUIDA Portici/Lapide annonaria Carlo di Borbone
Nel 1751 Carlo di Borbone volle porre un deciso freno agli esattori daziari che non rispettavano le tabelle esattoriali con i produttori agricoli di Torre del Greco, Resina, Portici e Cremano.
Il re usò in modo inusuale questo mezzo, la lapide, per fissare in modo indelebile dei costi soggetti a varie e frequenti modificazioni nel tempo.
Di seguito viene riportata una traduzione della lapide:
Carlo per grazia di Dio, re delle Due Sicilie e di Gerusalemme, infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza e di Castro, grande principe ereditario di Etruria Toscana, decreta da parte della sua reale maestà e del suo tribunale della Real Camera, che stante ai reclami delle parecchie persone prodotti contro imprenditori delle tasse sulle piazze o sui diritti gabellari dei comuni di Torre del Greco, di Resina, di Portici e di Cremano e per loro gli assuntori del diritto di piazza si astenessero dalla indebita esazione su accennata. Detto diritto di piazza per i carretti, le some inclusivamente e per tutti i veicoli di passaggio per i predetti casali, ed ivi si riscuoteranno le gabelle e gli utili per i generi importati tanto dai cittadini quando dagli stranieri, purché non siano stati contrattati per vendita o per compera nei medesimi comuni, nel qual caso il diritto di piazza per la detta contrattazione si esigerà dai forastieri in tanto ed in ragioni dei diritti non eccedenti quelli dell'istrumento del regio fisco dell'anno 1737, foglio decimo e bando 1738, foglio 13, capitolo sesto, cioè quattro grana per qualsiasi carretto ovvero peso, ossia salma, dei generi dei vicini o dei venditori dell'estero nei casali predetti ed eccettuate le erbe o foglie verdi provenienti dalle paludi napoletane, le quali si debbono ritenere immuni da qualsiasi pubblico decreto nelle sopraddette università, soggetti ai presenti decreti, sotto le pene per gli amministratori e gli assuntori dei diritti di piazza ed a tutti i contravventori di cento ducati, in qualunque modo esclusivamente ad arbitrio della regia camera, con ordine di erigersi una marmorea lapide nelle piazze di quelle università con iscrizione del decreto per il cui effetto si è formata la seguente tariffa, cioè: per ogni carro di vettovaglia e commestibili che ogni altro genere di roba, si contratti da forestieri, comprando o vendendo in ciascuno dei detti comuni, grana 4 per ogni carretta, secondo il numero della sacca, grana 2 con trattarsi o ritenersi franche ed immuni dalle paludi in questa città (Napoli) si portano a vendere in detti casali, pertanto col presente si ordina e si comanda che da oggi in avanti per esecuzione de suddetti decreti, i su accennati casali e lotto affittatori del diritto di piazza, debbono astenersi di esigere altri diritti o tasse sotto qualsiasi titolo, fuorché i notati nella presentabilita tariffa, cioè sotto le comminate pene e ci si eseguisca detta legge se vuolsi tener cara la regia grazia. Data in Napoli dalla Regia Camera Superiore il giorno 30 del mese di aprile 1751. Il regio fisco. D. Matteo De Ferrante M.C.D. Francesco Vargas Maciucca, Domenico Antonio Scarola, Agente. |